Comunicazione codice identificativo degli uffici comunali destinatari della fatturazione elettronica

OGGETTO: Comunicazione codice identificativo degli uffici comunali destinatari della fatturazione elettronica – D.

Data:
10 Marzo 2015

Comunicazione codice identificativo degli uffici comunali destinatari della fatturazione elettronica

OGGETTO: Comunicazione codice identificativo degli uffici comunali destinatari della fatturazione elettronica – D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 – Art. 1, comma 213, lettera a), Legge n. 244/2007.

Il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

Per quanto riguarda il nostro Ente, tale obbligo decorre dal 31 marzo 2015 ai sensi dell’art. 25, comma 1, del D.L. n. 66/2014 convertito in legge n. 89/2014; quindi a partire da tale data non potremo più accettare fatture che non vengano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. n. 55 del 3 aprile 2013; ricordiamo inoltre che, trascorsi tre mesi da tale data, l’assenza della fattura elettronica impedirà al nostro ente di effettuare qualsiasi pagamento al fornitore.

Per le finalità di cui sopra, l’articolo 3, comma 1, del citato D.M. n. 55/2013 prevede che l’Amministrazione individui i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendoli nell’ Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare ad ognuno di essi un Codice Univoco.

Quanto premesso si comunica che l’unico Ufficio del Comune di Lequile attualmente individuato per l’acquisizione delle fatture elettroniche a far data dal 31 marzo 2015 risulta essere il seguente :

Denominazione Ufficio

Codice univoco assegnato

Codice fiscale e Partita IVA Ente

Primo Settore

AA.GG., Personale, Contenzioso, Cultura e Sport, Pubblica Istruzione, Affari Istituzionali, Segreteria, Anagrafe e Stato Civile, Elettorale, Protocollo, Servizi Sociali

85573W

80008810758
Secondo Settore

Servizi Finanziari Bilancio, Tributi, Economato

6BP02V

80008810758
Terzo Settore

Urbanistica, Ambiente, Edilizia Privata

9KLVWY

80008810758
Quarto Settore

Lavori Pubblici, Patrimonio e manutenzioni, Verde Pubblico, P.I.P

91UCAC

80008810758
Quinto Settore

Polizia Municipale, Commercio, Servizi cimiteriali, Servizio Igiene, Sanita’, Randagismo, Protezione Civile

MYRJLR

80008810758

Vale la pena ricordare che il Codice Univoco Ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l’identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ufficio destinatario.

L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica incorrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato “Codice Destinatario”.

Inoltre ai sensi dell’art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso il nostro Ente dovranno riportare:

  • il codice identificativo di gara (CIG), sempre obbligatorio ad eccezione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010 ora individuate in modo univoco nella tabella “Allegato 1” al Decreto Legge n. 66/2014 come convertito in Legge n. 89/2014;
  • il codice unico di progetto (CUP), necessario in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

Pertanto questa Amministrazione non potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP, qualora obbligatori in base alla vigente normativa.

Con riferimento al contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni da fornire e che sono finalizzate a consentire il caricamento automatico della fattura nel sistema contabile e gestionale di questa Amministrazione:

  • il Settore o l’ufficio comunale che ha ordinato la spesa e a cui la fattura è diretta;
  • il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;
  • la scadenza del pagamento.

Per quanto riguarda, invece, la indicazione nella fattura elettronica dei “dati relativi all’impegno di spesa” si richiama l’attenzione su quanto previsto dall’art. 191 D.Lgs.n. 267/2000 che così recita: Il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all’impegno. La comunicazione dell’avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all’ordinazione della prestazione con l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. …….”

Quanto richiesto trova fondamento nella risposta ad una delle F.A.Q. presenti sul sito www.fatturapa.gov.it e che si riporta di seguito:

“Le regole di Fatturazione Elettronica obbligatoria verso la PA non modificano il quadro normativo vigente in materia fiscale e/o amministrativa……………. In altri termini fatture che non sono scartate dal Sistema di Interscambio (SdI) potrebbero essere contestate dalla singola amministrazione cliente perché deficitarie di informazioni specifiche (seppure facoltative per il Sdi)”.

Sarà cura quindi dei Signori fornitori assicurarsi che, in sede di affidamento di prestazioni, forniture e lavori, i singoli Responsabili dei Settori dell’Ente comunichino le informazioni di cui sopra necessarie per la completa compilazione della fattura, onde evitare che la stessa – non potendo essere caricata automaticamente nel sistema contabile/gestionale – venga restituita per mancanza di dati/informazioni, compromettendo la tempestività dei pagamenti e la corretta tenuta del Registro Unico delle Fatture ai sensi dell’art. 42, del decreto legge 66/2014.

Ultimo aggiornamento

28 Marzo 2021, 21:02

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