Relazione di fine mandato anni 2009 – 2013

La presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

Data:
18 Maggio 2014

Relazione di fine mandato anni 2009 – 2013

antonio_caiaffaLa presente relazione viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42” per descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

a ) sistema e esiti dei controlli interni;

b ) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c ) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

d ) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

e ) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f ) quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Tale relazione è sottoscritta dal Presidente della provincia e del Sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato e, non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della stessa, deve risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi, trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti . Entro sette giorni dalla certificazione , la relazione dovrà essere pubblicata sul sito web del Comune.

In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni.

L’esposizione di molti dei dati viene riportata secondo uno schema già adottato per altri adempimenti di legge in materia per operare un raccordo tecnico e sistematico fra i vari dati ed anche nella finalità di non aggravare il carico degli adempimenti degli enti.

La maggior parte delle tabelle, di seguito riportate, sono desunte dagli schemi dei certificati al bilancio ex art. 161 del Tuel e da questionari inviati dall’organo di revisione economico finanziario alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguente della legge n. 266 del 2005. Pertanto i dati qui riportati trovano corrispondenza nei citati documenti, oltre che nella contabilità dell’ente.

Le informazioni di seguito riportate sono previste per le province e per tutti i comuni.

Allegati (1)

Ultimo aggiornamento

28 Marzo 2021, 21:02

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