Assegno per il Nucleo Familiare con almeno tre figli minori (art.65 L. n. 448/1998) – AGGIORNAMENTI NORMATIVI
Si comunica che a seguito dell’istituzione dell’Assegno Unico e universale per i figli, la prestazione ANF – assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art.
Data:
23 Febbraio 2022
Si comunica che a seguito dell’istituzione dell’Assegno Unico e universale per i figli, la prestazione ANF – assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448), è abrogata a partire da marzo 2022.
Come stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 per l’anno 2022, per tale prestazione possono essere richiesti ESCLUSIVAMENTE i mesi di GENNAIO e/o FEBBRAIO.
Si precisa, inoltre, che sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 30 del 5 febbraio 2022, le rivalutazioni, per l’anno 2022 della misura e dei requisiti economici dell’assegno per il nucleo familiare numeroso e dell’assegno di maternità dei comuni, che risultano quindi quantificate come segue:
a) l’assegno mensile per il nucleo familiare ai sensi dell’art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022, se spettante nella misura intera, è pari a euro 147,90 mensili; per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a euro 8.955,98;
b) l’assegno mensile di maternità ai sensi dell’art. 74 della legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l’anno 2022, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante nella misura intera, è pari a euro 354,73 mensili (per 5 mensilità); per le domande relative al medesimo anno, il valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari a euro 17.747,58.
Ultimo aggiornamento
23 Febbraio 2022, 13:15